LA
RIFORMA DEL TFR
Il
trattamento di fine rapporto
(anche conosciuto come
“liquidazione”) è la
somma che viene corrisposta
dal datore di lavoro al
lavoratore al termine del
rapporto di lavoro
dipendente
Il TFR si determina
accantonando per ciascun
anno di lavoro una quota
pari al 6,91 % della
retribuzione lorda. La
retribuzione utile per il
calcolo del TFR comprende
tutte le voci retributive
corrisposte in dipendenza
del rapporto di lavoro,
salvo diversa previsione dei
contratti collettivi.Gli
importi accantonati sono
rivalutati, al 31 dicembre
di ogni anno, con
l'applicazione di un tasso
costituito dall'1,5% in
misura fissa e dal 75%
dell'aumento dell'indice dei
prezzi al consumo Istat.Al
momento della liquidazione,
il TFR è tassato, in linea
generale, con
l’applicazione
dell’aliquota IRPEF media
del lavoratore nell’anno
in cui è percepito. Per la
parte di TFR che si
riferisce agli anni di
lavoro decorrenti dal 1°
gennaio 2001,
l’amministrazione
finanziaria provvede poi a
riliquidare l’imposta,
applicando l’aliquota
media di tassazione del
lavoratore degli ultimi 5
anniLa scelta sulla
destinazione del Tfr
In
base a quanto previsto dal
disegno di legge
finanziaria, dal 1°
gennaio 2007
ciascun lavoratore
dipendente può scegliere di
destinare il proprio
Trattamento di Fine Rapporto
(TFR) maturando (futuro)
alle forme pensionistiche
complementari o mantenere il
TFR presso il datore di
lavoro.
In
relazione all’anzianità
contributiva maturata presso
gli enti di previdenza
obbligatoria si aprono
diverse possibilità di
scelta per i lavoratori.
Lavoratori
dipendenti iscritti ad un
ente di previdenza
obbligatoria dal 29 aprile
1993
La scelta del
lavoratore sulla
destinazione del TFR
riguarda l’intero TFR
maturando e può essere
manifestata in modo
esplicito (dichiarazione
espressa) o tacito
(silenzio-assenso
all’adesione).
Modalità
Esplicite
Entro il 30 giugno
2007 per i
lavoratori in servizio al 1°
gennaio 2007, o entro 6 mesi
dalla data di assunzione, se
avvenuta successivamente al
1° gennaio 2007, il lavoratore
dipendente può
scegliere di:
-
destinare
il TFR futuro ad una
forma pensionistica
complementare;
-
mantenere
il TFR futuro presso
il datore di lavoro.
In tal caso, per i
lavoratori di aziende
con più di 50
dipendenti, l’intero
TFR è trasferito dal
datore di lavoro al
Fondo per
l’erogazione del TFR
ai dipendenti del
settore privato,
gestito, per conto
dello Stato,
dall’INPS.
La
scelta di destinazione del
TFR futuro ad una forma
pensionistica complementare
deve essere espressa dal
lavoratore attraverso una dichiarazione
scritta indirizzata
al proprio datore di lavoro
con l’indicazione della
forma di previdenza
complementare prescelta.
La dichiarazione scritta è
necessaria anche nel caso in
cui si scelga di mantenere
il TFR futuro presso il
proprio datore di lavoro.
Modalità
Tacite (Silenzio - Assenso)
Se
entro il 30 giugno
2007 per chi è in
servizio al 1° gennaio
2007, o entro 6 mesi
dall’assunzione, se
avvenuta successivamente al
1° gennaio 2007, il
lavoratore non esprime alcuna
indicazione relativa alla
destinazione del TFR, il
datore di lavoro
trasferisce il TFR futuro
alla forma pensionistica
collettiva prevista dagli
accordi o contratti
collettivi, anche
territoriali, o ad altra
forma collettiva individuata
con un diverso accordo
aziendale, se previsto. Tale
diverso accordo deve essere
notificato dal datore di
lavoro al lavoratore in modo
diretto e personale.
In
presenza di più forme
pensionistiche collettive,
il datore di lavoro
trasferisce il TFR futuro:
-
alla
forma individuata con
accordo aziendale;
-
in
assenza di specifico
accordo, alla forma
alla quale abbia
aderito il maggior
numero di lavoratori
dell’azienda.
In
assenza di una forma
pensionistica collettiva
individuabile sulla base di
questi criteri, il datore di
lavoro trasferisce il TFR
futuro ad un’apposita
forma pensionistica
complementare istituita
presso l’INPS, alla quale
si applicano le stesse
regole di funzionamento
delle altre forme di
previdenza complementare.
Trenta
giorni prima della scadenza
dei 6 mesi utili per
effettuare la scelta, il
datore di lavoro deve
comunicare al lavoratore che
ancora non abbia presentato
alcuna dichiarazione le
necessarie informazioni
sulla forma pensionistica
collettiva alla quale sarà
trasferito il TFR futuro in
caso di silenzio del
lavoratore.
La
destinazione del TFR futuro
ad una forma pensionistica
complementare, sia con
modalità esplicite che
tacite:
-
riguarda
esclusivamente il TFR
futuro. Il TFR
maturato fino alla
data di esercizio
dell’opzione resta
accantonato presso il
datore di lavoro e sarà
liquidato alla fine
del rapporto di lavoro
con le rivalutazioni
di legge;
-
determina
l’automatica
iscrizione del
lavoratore alla forma
prescelta. Il
lavoratore iscritto
godrà quindi dei
diritti di
informazione e
partecipazione alla
forma di previdenza
complementare cui ha
aderito;
-
non
può essere revocata,
mentre la scelta di
mantenere il TFR
futuro presso il
datore di lavoro può
in ogni momento essere
revocata per aderire
ad una forma
pensionistica
complementare.
Lavoratori
dipendenti iscritti ad un
Istituto di previdenza
obbligatoria in data
antecedente al 29 aprile
1993.
Anche
tali lavoratori sono
chiamati ad effettuare la
scelta sulla destinazione
del TFR maturando, negli
stessi termini e con le
stesse modalità, esplicite
o tacite, già illustrate
per i lavoratori entrati nel
mondo del lavoro dal 28
aprile 1993. Tuttavia per
tali lavoratori, in ragione
della maggiore anzianità
lavorativa, è prevista la
possibilità di destinare
alle forme di previdenza
complementare anche soltanto
una parte del TFR maturando.
In
particolare, tali lavoratori
possono:
-
se
già iscritti
ad una forma
pensionistica
complementare al 1°
gennaio 2007,
scegliere, con
dichiarazione scritta
indirizzata al datore
di lavoro (modalità
esplicita), di
contribuire al fondo
con la stessa quota
versata in precedenza
mantenendo presso il
datore di lavoro la
quota residua di TFR.
In
tal caso, per i
lavoratori di aziende
con più di 50
dipendenti, il residuo
TFR è trasferito dal
datore di lavoro al
Fondo per
l’erogazione del TFR
ai dipendenti del
settore privato,
gestito, per conto
dello Stato,
dall’INPS;
-
se
non iscritti
ad una forma
pensionistica
complementare al 1°
gennaio 2007,
scegliere con
dichiarazione scritta
diretta al datore di
lavoro (modalità
esplicita) di
trasferire il TFR
futuro a una forma
pensionistica
complementare, nella
misura fissata dagli
accordi collettivi o,
in assenza di accordi
in merito, in misura
non inferiore al 50%.
In
entrambi i casi resta ferma
la possibilità di
incrementare la quota di TFR
maturando da versare alla
forma pensionistica
complementare.
Se
i lavoratori iscritti alla
previdenza obbligatoria
prima del 29 aprile 1993 non
esprimono alcuna scelta sul
TFR, si verifica il
silenzio-assenso
all’adesione e il datore
di lavoro trasferisce
integralmente il TFR futuro
alla forma pensionistica
complementare individuata,
secondo quanto illustrato in
‘Modalità Tacite’ (v.
sopra).