Maggiore flessibilità di orario per le farmacie lombarde. Approvata la nuova legge regionale.

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    (Milano, 2 aprile 2008) – Maggiore flessibilità d’orario, la possibilità concreta di venire incontro alle differenti esigenze dell’utenza rispetto ad un servizio di primaria importanza qual è quello reso delle farmacie. Il tutto attraverso un’estensione dell’orario d’apertura settimanale che può arrivare sino a 48 ore suddivise in cinque o sei giorni per quelle farmacie che ne fanno richiesta.
    Il Consiglio Regionale ha approvato la legge sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle circa 2.600 farmacie della Lombardia e dei 200 dispensari farmaceutici, che modifica la normativa in vigore dall’aprile 2000.
    Hanno votato a favore i gruppi di maggioranza, mentre si sono astenuti il Partito Democratico, Verdi, Rifondazione Comunista e il consigliere Cè (Gruppo Misto – Cristiani e federalisti), voto contrario da parte dell’Italia dei Valori.
    “Con questo provvedimento – ha commentato il Consigliere Regionale Sante Zuffada, componente della III Commissione Sanità e Assistenza – intendiamo adeguare il ruolo delle farmacie alle richieste della popolazione, ponendoci come obiettivi una maggiore flessibilità del servizio ed una maggiore capacità di risposta alle esigenze quotidiane dei cittadini senza snaturare il “sistema farmacie” ormai consolidatosi nella nostra Regione”.

    I PUNTI FORTI DELLA NUOVA NORMATIVA:

    Per quanto riguarda i principali punti della legge, c’è da segnalare, che nell’arco temporale tra le ore 8.00 e le 20.00, l’obbligo di apertura previsto è dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
    Nelle aree urbane e periurbane della città di Milano e in località di villeggiatura, climatiche o di maggiore presenza turistica l’orario di apertura in funzione di necessità stagionali, su richiesta della farmacia, può arrivare cinquantaquattro ore settimanali suddivise in sei giorni lavorativi che aggiunte ad un eventuale turno notturno volontario porta la farmacia ad essere aperta fino a 22 ore giornaliere.
    Laddove esistano festività od eventi locali di particolare rilevanza, il Direttore generale dell’Asl può autorizzare ulteriori giornate di apertura fino ad un massimo di cinque nell’arco dell’anno.
    Presso i terminal degli aeroporti nazionali e internazionali e nelle stazioni ferroviarie “capolinea” di traffico internazionale la farmacia presente può chiedere l’apertura continuativa. Qualora non ci fosse, può essere aperta in deroga alla pianta organica dell’area interessata.
    Durante il turno notturno (dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino successivo), quando la farmacia opera a battenti chiusi può limitarsi alla sola distribuzione di medicinali, materiale di medicazione e di dietetica speciale.
    In zone di montagna o in difficili aree orografiche la farmacia di turno deve rispettare il rapporto di una ogni 10.000 abitanti.
    Il servizio notturno effettuato dopo le ore 24.00 e fino alle ore 8.00 della mattina seguente deve essere assicurato da una farmacia ogni 80.000 abitanti con la riduzione a una ogni 15.000 abitanti nelle zone disagiate e con l’aumento di una ogni 120.000 nelle zone ad alta densità abitativa.
    Allo scopo di rendere più agevole la localizzazione di quelle aperte per turno, ogni farmacia deve esporre, dal tramonto all’alba, in posizione ben leggibile ed illuminata, un cartello indicante le farmacie più vicine e l’eventuale numero verde al quale rivolgersi per qualsiasi informazione relativa al servizio.

    Redazione

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