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Ubriachi al volante? Ora è prevista la revoca della patente, la confisca del veicolo e l’arresto fino a un anno

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 giugno 2008 – Le modifiche al codice della strada sono contenute nel decreto legge che fa parte del pacchetto sicurezza approvato dal Governo. Nell’attesa di essere convertite in legge dal Parlamento (ci sono 60 giorni di tempo) le nuove norme sono comunque in vigore dal 27 maggio.
Con il decreto, torna ad essere reato il rifiuto a sottoporsi al test di alcol e droga e aumentano le pene per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Prevista la revoca della patente, la confisca del veicolo e l’arresto fino a un anno.
Nello specifico: per chi guida con un tasso alcolico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro si prevede l’arresto fino a 6 mesi, la sospensione della patente per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno e un’ammenda da 800 a 3.200 euro. Chi supera anche il limite di 1,5 g/l può stare in carcere pure per un anno, pagare una multa fino a 6.000 euro e in più gli viene confiscata l’auto. Rifiutare di sottoporsi al test comporta la multa da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 3 mesi a 1 anno.

In caso di incidente

Il pacchetto sicurezza inserisce anche alcune modifiche al codice penale in tema di omicidio colposo e lesioni colpose, elevando da 5 a 6 anni il massimo della pena detentiva, nel caso di omicidi commessi violando le norme sulla circolazione stradale (da 12 a 15 anni se muoiono più persone). Viene innalzata la pena per chi, dopo aver provocato un incidente, non si ferma o non presta soccorso: da 6 mesi a 3 anni di reclusione per chi non si ferma, da 1 a 3 anni per chi non presta soccorso.

Se una persona provoca un incidente stradale sotto effetto di alcol o droga le sanzioni previste dal codice della strada (articoli 186 e 187 ) sono raddoppiate. Inoltre se lo stato di alterazione è provocato da un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o per l’uso di sostanze stupefacenti, sono in vigore specifiche sanzioni per i reati di :

omicidio colposo (reclusione da 3 a 10 anni)
lesioni colpose gravi (è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni)
lesioni colpose gravissime (reclusione da 1 anno e 6 mesi fino a 4 anni).
In più, con la sentenza di condanna, il giudice dispone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

Cosa prevede il Codice della strada nel dettaglio.

La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall’ art. 186 del codice della strada. E’ un reato di competenza del Tribunale.
Con il nuovo decreto-legge del 23 maggio 2008, n.92, le sanzioni sono ancora più severe:

Tasso alcolemico Sanzione
tra 0,5 g/l a 0,8 g/l ammenda da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
tra 0,8 e 1,5g/l ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi. Sospensione della patente per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno.
oltre 1,5 g/l ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da tre mesi ad 1 anno. Sospensione della patente da 1 a 2 anni. Confisca del veicolo con la sentenza di condanna.

E il veicolo?
In caso di constatazione di tasso alcolemico sopra la norma, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è possibile affidarlo ad altra persona lo stesso può essere fatto recuperare da un soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di soccorso stradale e deposito per trasportarlo presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, ovvero, in mancanza presso l’autorimessa del soggetto che ha proceduto al recupero stesso.

E’ prevista la decurtazione dei punti sulla patente
Per questo tipo di reato è prevista la sottrazione di 10 punti sulla patente (il doppio per i giovani che hanno preso la patente dopo l’01.10.2003 e da meno di 3 anni).

Casi di revoca della patente di guida
Se la stessa persona compie piu violazioni nel corso di un biennio o se la violazione è commessa da conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli con rimorchio etc.), la patente viene sempre revocata e quindi contestualmente ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.

Nel caso di incidente stradale
Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le sanzioni sono raddoppiate; il giudice, con la sentenza di condanna, impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile del reato.

Rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico
La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. L’esame viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l’una dall’altra.
Chi senza giustificato motivo rifiuta di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito penale con le seguenti sanzioni:

a) arresto da tre mesi ad un anno

b) ammenda da 1.500 a 6.000 euro

c) sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti

d) fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile dell’illecito.

Con l’ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale.
Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.

Redazione

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