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Sardegna. In vigore anche per il 2008 le tasse su barche e aerei

(mi-lorenteggio.com) Cagliari, 16 luglio 2008 – Come è noto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 103/2008 ha dichiarato la legittimità delle imposte introdotte dall’art. 4 della L.R. 4/06 e modificata dall’art. 3 dellaLegge regionale 2/07, sugli scali degli aerei da turismo e gli ormeggi delle unità da diporto (superiori a 14 metri) nelle strutture sarde.
La Corte, però, nel presupposto che l’imposta introdurrebbe una restrizione alla libera prestazione dei servizi nel mercato sardo dei servizi nautici e aerei e avrebbe l’effetto di falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune e istituirebbe un aiuto alle imprese con sede in Sardegna ha sottoposto alla Corte di giustizia CE, in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, le seguenti questioni di interpretazione degli artt 49 e 87 dello stesso Trattato:

a) se l’art. 49 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di una norma, quale quella prevista dall’art. 4 della L.R. n. 4 del 2006 e modificato dall’art. 3 della L.R. 3/2008, (secondo la quale l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori del territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attivita’ di aviazione generale d’affari), in quanto configuri – ai sensi dell’art. 87 del Trattato – un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attivita’ con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna;

b) se l’art. 49 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di una norma, quale quella prevista dal menzionato art. 4 della L.R. n. 4 del 2006, e modificato dall’art. 3 della L.R. 3/2008, (secondo la quale l’imposta regionale sullo scalo turistico delle unita’ da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti unita’ da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unita’), in quanto configuri – ai sensi dell’art. 87 del Trattato – un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna.
In attesa della risposta della Corte di Giustizia della CE la Corte Costituzionale ha sospeso il giudizio sino alla definizione di dette questioni pregiudiziali.
Il giudizio, peraltro, non potrà che riguardare l’applicazione della normativa per gli anni 2006 e 2007, mentre per il 2008, le eventuali criticità sono state rimosse.

Quindi, stanti i motivi che hanno indotto il giudice costituzionale a subordinare il giudizio al parere della corte di giustizia europea, l’attuale formulazione della norma ne garantisce appieno la legittimità.
Si rammenta, infatti, che l’art. 2 comma 15 della legge regionale n. 3/08 (Finanziaria Regionale 2008), ha modificato l’art. 4 della L.R. n. 4/06 (e successive modifiche ed integrazioni), definendo l’imposta “tassa regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale” ed eliminando la discriminazione tra soggetti fiscalmente domiciliati in Sardegna e non domiciliati, ferma restando l’esenzione per le unità da diporto che sostano nelle strutture portuali sarde per almeno dieci mesi l’anno.

Non essendovi, dunque, alcuna discriminazione tra imprese che utilizzano mezzi da diporto per scopi commerciali, viene meno, per la versione normativa vigente ogni questione di legittimità connessa alla compatibilità della legge con le direttive comunitarie in materia di libera concorrenza e aiuti di stato.

Redazione

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