Trezzano. I Comitati Trezzanesi si rivolgono al Difensore Civico

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    (mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 01 marzo 2009 – Dopo aver invitato Sindaco, assessori e capi gruppo a porre all’odg. del Consiglio Comunale la revoca della sanzione sulla mancata presentazione all’ufficio tributi della comunicazione sull’acquisto di un immobile e la restituzione ai cittadini dei soldi già incassati,  in questi giorni i Comitati hanno presentato un’istanza al Difensore Civico per ottenere chiarificazioni sulla legittimità del provvedimento assunto dall’amministrazione comunale.
    Sempre secondo i Comitati, oltre mille cittadini avrebbero ricevuto la cartella esattoriale.

    Al difensore civico sono stati  sottoposti  i seguenti quesiti:

    a) è legittimo sanzionare i contribuenti che non hanno presentato la prevista dichiarazione prima di quel “ a partire dall’anno 2003” che, oltre ad essere espressamente evidenziato al paragrafo uno dell’art. 8 del regolamento tributario è anche l’anno dell’entrata in vigore dello stesso regolamento. ( ci risulta che siano stati sanzionati cittadini per acquisti di immobili avvenuti nel lontano 1994 nonostante l’art. 3 del Decreto legislativo 18.12.97 n°472 a tal proposito sia categorico:” Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge-vedi regolamento comunale- entrata in vigore prima della commissione della violazione)
    b) È legittimo sanzionare i contribuenti anche se in nessuna parte del regolamento tributario compare la specifica che le stesse sanzioni possono essere emanate per mancate dichiarazioni o comunicazioni antecedenti all’entrata in vigore del regolamento. (sul documento che abbiamo richiesto il 08.01.09 appare solo ed esclusivamente che:” il presente regolamento entra in vigore dall’1.1.2003)
    c) E’ legittimo richiedere una sanzione di 103 euro quando al capitolo due dell’art.8 del regolamento tributario che ci è stato consegnato il 23.01.09 dopo una specifica e protocollata richiesta, compare la seguente frase: “l’omessa comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione di L. 103.30”.
    d) Essendo l’atto deliberativo del 2002 quella L. che sta per lire e il 103 con il punto 30 anziché la virgola non possono, in alcun modo essere considerati euro, per di più su un documento ufficiale che si riferisce a sanzioni pecuniarie di elevata consistenza sia sotto il profilo economico, sia per quanto concerne il numero di cittadini interessati.
    e) E’ legittimo inviare a centinaia di cittadini pesanti sanzioni richiamando un regolamento tributario del 2002, dopo che, nel 2008, lo stesso regolamento è stato sostituito da un nuovo documento che, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge finanziaria, esclude proprio quelle sanzioni che in questi giorni, sono richieste a molte famiglie di Trezzano.
    f) E’ legittimo aver inviato centinaia di sanzioni in spregio al Decreto Legislativo 18.12.97 n° 472 che, testualmente recita:” Quando la violazione consistente nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati, in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri”.
    g) E’ legittimo non aver tenuto conto del Decreto Legislativo 18.12.97 n°472, laddove recita (all’art. 3) che: “nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”.
    h) E’ legittimo aver dato il via alle sanzioni nonostante, la legge stabilisca che:” Non sono punibili le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del Tributo”. (art. 6 DL 18.12.97 n.° 472).
    i) E’ stato approvato dal C.C. quel regolamento del 2002 citato nell’atto inviato ai cittadini?
    In fiduciosa attesa di un riscontro.

    Vittorio Aggio

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