(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 03 settembre 2009 – A chi rivolgersi per regolarizzare colf e badanti? Come fare per presentare domanda? Da qualche giorno sono aperti i termini della sanatoria prevista dalla manovra d’estate varata dal Governo: una procedura che consente di regolarizzare il lavoro domestico prestato da cittadini extra Ue. E già sono migliaia le domande presentate finora, come emerge dai dati pubblicati sul sito del Ministero degli Interni, che ha messo a disposizione una procedura online per presentare domanda.
Proprio con l’obiettivo di fornire un supporto concreto sia ai cittadini stranieri presenti in città sia alle famiglie che intendono avvalersi di questa opportunità, si è mosso anche lo Sportello Stranieri del Distretto dell’Abbiatense, che ha messo a punto una guida con tutte le informazioni utili al riguardo: chi può formulare la richiesta, per quante persone è possibile presentare domanda di regolarizzazione, entro quali termini, con quale procedura e con quali documenti.
Una sorta di vademecum che permetterà ai cittadini di accedere a questa opportunità in modo più consapevole e con il supporto dello stesso Sportello Stranieri, attivo già da alcuni anni nell’ambito de i servizi previsti dal Piano di zona. Accanto alla guida, lo stesso sportello ha redatto un elenco dei punti di riferimento (dai Caf alle associazioni) presenti sul territorio e abilitati a rilasciare informazioni o a effettuare la compilazione telematica delle richieste di regolarizzazione.
GLI SPORTELLI STRANIERI DI ABBIATEGRASSO E DEL CIRCONDARIO – Lo Sportello Stranieri di Abbiategrasso si trova nella sede dei Servizi Sociali del Comune, in via San Carlo 23/c. E’ aperto al pubblico il lunedì dalle 15 alle 17 e il venerdì dalle 9.30 alle 12 (tel. 02.94692506).
Sempre nel territorio dell’Abbiatense, si trovano altri due punti informativi dedicati agli stranieri: a Gaggiano, nella sede dei Servizi sociali comunali, in via Roma 36, aperto al pubblico il lunedì dalle 9 alle 11 (tel. 02.90899241), e a Motta Visconti, in piazza San Rocco 4/a, aperto il mercoledì dalle 16 alle 18 (tel. 02.90008138).
IL COMMENTO DELL’ASSESSORE MARCO GARZETTI – “A fronte di questa importante novità normativa, che offre un’opportunità preziosa di regolarizzazione, abbiamo voluto subito mettere a disposizione il nostro Sportello Stranieri che già opera da diverso tempo sul territorio – rileva l’assessore alle Politiche sociali del Comune, Marco Garzetti – Sia come punto informativo, sia come supporto per presentare la domanda, tanto più alla luce della durata limitata della finestra utile a presentare le richieste. Nel contempo, il Comune e l’Ufficio di piano hanno ripreso e rilanciato la collaborazione su questo tema con le diverse realtà attive sul territorio, proprio nell’ottica di garantire il maggior supporto possibile in una logica di rete. Si tratta di un’opportunità preziosa di integrazione: lo è per i cittadini stranieri, che hanno così la possibilità di regolarizzare la propria posizione, lo è per le famiglie che si avvalgono di colf e badanti e per la società tutta. In questo modo, infatti, credo si contribuisca a far passare un duplice messaggio: da un parte, l’opera di chi accudisce malati o aiuta le famiglie in ambito domestico deve essere concepita come un vero e proprio lavoro e svolta con professionalità e serietà. D’altro canto, è giusto che chi se ne avvale riconosca questo ruolo e lo trasformi in un regolare rapporto di lavoro”.
“ Auspico – conclude Garzetti – che dopo questa opportunità di integrazione, se ne presentino altre, in modo che tra tutti noi cresca la consapevolezza di essere comunità e di farne parte”.
APPROFONDIMENTO:
REGOLARIZZAZIONE COLF E BADANTI
DOCUMENTI NECESSARI:
– Documento di identità del datore di lavoro valido (nel caso di datore di lavoro extracomunitario carta di soggiorno o ricevuta della richiesta della carta di soggiorno)
– Codice fiscale del datore di lavoro
– Passaporto del dipendente extracomunitario valido
– Copia della ricevuta di pagamento del modulo F24 di euro 500,00
– Marca da bollo da 14, 62 euro
– Copia di eventuale ricevuta della domanda dei flussi 2007 e 2008
Nel caso di assunzione di badanti:
– Carta identità della persona da assistere non autosufficiente (se diverso dal datore di lavoro)
– Certificazione della struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato attestante che la persona da assistere sia affetta da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza fin dal 1° aprile 2009
Nel caso di assunzione di domestici:
– dichiarazione dei redditi del datore di lavoro (cud, unico ecc). Il reddito del nucleo familiare non deve essere inferiore a 20.000 euro o 25.000 euro nel caso in cui un altro componente della famiglia lavori
Inoltre è necessario dichiarare al momento della compilazione i seguenti dati:
-Data di occupazione irregolare del dipendente risalente al 1° aprile 2009
-Indirizzo dove si svolge il rapporto di lavoro
-Sistemazione alloggiativa per dipendenti extracomunitari
-livello inquadramento categoria di lavoro domestico
-Orario settimanale concordato tra le parti in relazione al CCNL, non inferiore alle 20 ore settimanali.
GUIDA REGOLARIZZAZIONE LAVORO DOMESTICO – SETTEMBRE 2009
1. Chi può fare richiesta?
I datori di lavoro:
– cittadini italiani
– cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea
– cittadini extracomunitari in possesso di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
– cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario.
2. Per chi si può fare richiesta?
Per i lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o lavoratori extracomunitari (presenti sul territorio nazionale) che, alla data del 30 giugno 2009, erano occupati irregolarmente alle dipendenze di un datore di lavoro da almeno tre mesi (senza interruzioni), e continuano ad essere occupati alla data di presentazione della richiesta, per:
a) attività di assistenza al datore di lavoro stesso o ad un componente della sua famiglia (anche non convivente) affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
b) attività di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
3. Per quante persone è possibile presentare la richiesta?
La dichiarazione è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza (una dichiarazione per lavoratore).
4. Quando presentare la richiesta?
I datori di lavoro possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o anche per il cittadino extracomunitario, in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, che consenta di svolgere attività lavorativa subordinata, irregolarmente impiegato nelle attività di assistenza a persona non autosufficiente o di sostegno al bisogno familiare, mediante apposito modulo;
b) allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura territorialmente competente per il lavoratore extracomunitario, esclusivamente in via telematica, utilizzando le modalità informatiche reperibili sul sito del Ministero dell’Interno. Non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono fissate quote massime di ammissione delle stesse. Copia della stessa ricevuta dovrà essere consegnata a cura del datore di lavoro al lavoratore ai fini dell’attestazione dell’avvenuta presentazione della domanda di emersione.
5. Quale procedura è prevista per la verifica della domanda?
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura territorialmente competente riceverà le domande del sistema informatico a partire dal 1° ottobre 2009 nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura territorialmente competente verifica la ricevibilità della domanda, constatando se il datore di lavoro ha presentato un numero di domande consentito dalla normativa e dichiarando irricevibili le domande in esubero, acquisisce il parere della Questura sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno e convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno.
In tale sede, prima di suddetta stipula, lo Sportello Unico Immigrazione:
1) verifica la corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nell’istanza acquisita dal sistema con quelle che risultano dalla documentazione che deve essere esibita dalle parti
2) acquisisce copia della certificazione medica, nel caso la dichiarazione di emersione riguardi l’attività di assistenza alla persona;
3) verifica la sussistenza del requisito reddituale, previa esibizione da parte del datore di lavoro della dichiarazione relativa ai redditi dell’anno 2008, nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l’attività di sostegno al bisogno familiare;
4) verifica l’avvenuto versamento del contributo forfetario di 500 euro, mediante consegna della copia della ricevuta da parte del datore di lavoro
5) verifica il codice identificativo della marca da bollo
Al lavoratore extracomunitario verrà consegnato il kit per la richiesta del permesso, composto dal mod. 209 e dalla busta dove inserire il modulo e altra documentazione richiesta, da inoltrare tramite l’ufficio postale alla Questura competente.
Il Ministero dell’Interno precisa che:
1) La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della domanda.
2) Il procedimento verrà archiviato in caso di mancata presentazione delle parti senza giustificati motivi.
3) La domanda verrà rigettata, nel caso di mancanza di documentazione o in caso di documentazione priva dei requisiti di legge (il contributo forfetario di 500 euro non verrà rimborsato). Nel caso, invece, di presentazione di documentazione insufficiente, potrà essere richiesta eventualmente un’integrazione, fissando una nuova data di convocazione.
6. In casi di richiesta del Decreto Flussi 2007 per lo stesso lavoratore cosa succede?
La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata con le procedure previste dal Decreto Flussi 2007 e 2008 per il medesimo lavoratore.
7. Sono previste sanzioni per i datori di lavoro che presentano la richiesta?
Dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla conclusione del procedimento, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore extracomunitario per il quale può essere presentata la dichiarazione di emersione, per le violazioni delle norme: a) relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale; b) relative all’impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
Nei casi in cui non venga presentata la domanda oppure si proceda all’archiviazione del procedimento per mancata presentazione delle parti o al rigetto della richiesta, la sospensione cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione o alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della domanda medesima.
Nell’attesa della definizione del procedimento, lo straniero non può essere espulso. Inoltre, la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS e al rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extra-comunitari e in materia di impiego irregolare dei lavoratori.
A livello delle norme del codice civile, il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ed il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, oppure concorre al fatto, è punito ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni (aumentata se il reato è commesso da Pubblico Ufficiale).
Redazione