Nuove norme in materia di trasporto di merci pericolose

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    (mi-lorenteggio.com) Milano, 14 marzo 2010 – Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficilae n. 58 dell’11 marzo 2010, recepisce le nuove norme europee in materia, in particolare la direttiva 2008/68/CE.

    La norma si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all’interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea.

    Riguarda le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto ad un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.

    La direttiva europea 2008/68 stabilisce che gli Stati Membri della comunità Europea si adeguino alla nuova regolamentazione ADR/RID/ADN edizione 2009, in materia di trasporto di merci pericolose all´interno dell´Unione Europea.

    Obiettivo del provvedimento è di instaurare un regime comune che contempli tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose e, a tale scopo, è stato ritenuto opportuno sostituire le direttive 94/55/CE e 96/49/CE con un’unica direttiva che comprenda anche le disposizioni applicabili al trasporto mediante vie navigabili interne.

    Il decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato:

    mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
    mediante unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;
    mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto;
    interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.
    Il trasporto internazionale di merci pericolose è disciplinato da accordi internazionali quali l’ADR *, il RID * e l’ADN *, le cui norme sono estese ai trasporti nazionali allo scopo di armonizzare le condizioni di trasporto delle merci pericolose in tutta la Comunità e di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti. Gli allegati della direttiva rimandano al testo di tali accordi.

    L’ADR, il RID o l’ADN contengono un elenco delle sostanze pericolose, indicano se il loro trasporto è vietato o meno, e fissano le condizioni applicabili al loro trasporto, qualora esso sia autorizzato. Gli Stati membri possono richiedere deroghe temporanee a determinate condizioni.

    Redazione

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