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In caso di sinistro, carrozziere di fiducia o quello scelto dall’assicurazione?

Il carrozziere per fare riparare l’automobile in caso di sinistro, da chi viene scelto? L’assicurazione è tenuta al rimborso totale delle spese comprovate indipendentemente dal carrozziere scelto dall’assicurato? Il dibattito è ancora aperto fra la Federcarrozzieri e le compagnie assicurative.

Milano, 12 maggio 2017 – Quando un cittadino fa un incidente stradale, chiede all’assicurazione il risarcimento dei danni subiti, cioè in sostanza il rimborso dei soldi che ha dovuto spendere per la riparazione dell’automobile. In questo frangente, potrebbe insorgere un problema: a chi affidarsi? Il dubbio è se scegliere una carrozzeria di fiducia, ma con prezzi più alti, con il timore che l’assicurazione non sia disposta a pagare l’intero importo, oppure se rivolgersi a tecnici economici, ma non avere la garanzia di serietà e qualità.

Il fulcro della questione è se l’assicurazione sia tenuta al rimborso dell’intera somma investita dall’assicurato, ovviamente comprovata formalmente, oppure se possa pretendere che lo stesso si rivolga a carrozzieri convenzionati con un tariffario più conveniente. Nel primo caso c’è anche da stabilire se la compagnia si debba accollare l’intero importo o solo una parte.

Molti modelli per la constatazione amichevole, riportano scritta un’indicazione che a molti è considerata ingannevole: questa suggerisce all’assicurato che se lo stesso è vittima, quindi non ha colpa, è consigliato andare nell’officina convenzionata con la compagnia di assicurazione. La confusione di conseguenza aumenta.

Da una parte c’è il cittadino che intende manifestare la sua libertà di scelta nel rivolgersi all’officina che meglio crede e il suo diritto ad avere garanzia di qualità di materiali e manodopera; dall’altra ci sono le compagnie assicurative che vorrebbero indirizzare il cliente alle carrozzerie convenzionate con la stessa per controllare i prezzi di ricambio e avere una spesa inferiore.

2016: la Cassazione stabilisce degli obblighi per il danneggiato

La Cassazione ha fornito una prima risposta nel maggio del 2016: l’assicurato, deve rivolgersi a un’officina con “prezzi di mercato”, ovvero che non siano né troppo bassi, né troppo alti. In questo modo qualora il danneggiato si rivolga a una carrozzeria con una fascia di tariffe alta, dovrà egli stesso sborsare la differenza di prezzo. Al cittadino interessato la scelta.

Come si stabiliscono i “prezzi di mercato”? Il danneggiato è investito dall’onere di diligenza, ovvero, deve richiedere diversi preventivi nella zona di riferimento, così da poter effettuare una valutazione comparativa delle officine. Se deciderà altresì di rivolgersi comunque alla sua officina di fiducia o a una sola, senza presentare prova del suo interessamento in questo senso, potrebbe incorrere nel rischio di non essere risarcito in modo totale.

La logica alle spalle di questo provvedimento della Cassazione è nel fatto che il danneggiato non può andare a incrementare il danno subito e nemmeno rendere troppo oneroso al creditore il rimborso dello stesso. A seguito della riparazione oltretutto, non dovrebbe ritrovarsi con un bene con un valore superiore a quello che aveva precedentemente.

2017: il Tribunale mette di nuovo la palla al centro

Due sentenze del Tribunale torinese di questi primi mesi del 2017 hanno riacceso il dibattito sul risarcimento fra assicurazioni, clienti e carrozzieri. Molte compagnie hanno proposto prezzi inferiori sulle polizze auto in cambio di un impegno del contraente a rivolgersi alle carrozzerie convenzionate. Questi sconti vengono offerti ormai sia nella tradizionale compagnia assicurativa, che nell’ assicurazione on line, forse più alti nella seconda.

Ad oggi di fatto il dibattito è ancora aperto: legalmente l’assicurato può scegliere l’officina che preferisce per riparare l’autovettura a seguito di un sinistro, ma nel caso scelga per una non convenzionata, può ancora aspettarsi che l’assicurazione potrebbe fare ricorso e non coprire il 100% della spesa per la riparazione dei danni.

Redazione

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