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LOMBARDIA. APPROVATO IL REGOLAMENTO PER LA RETE ESCUSIONISTICA LOMBARDA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 giugno 2017 – "Da sempre Regione Lombardia sostiene che la tutela e la promozione della montagna passa attraverso la valorizzazione delle sue professioni. Con questo regolamento assicuriamo un livello piu’ elevato di competenze di cui beneficeranno tutti gli utenti, con uno sguardo particolare al turismo estero, e normiamo l’accesso alle professioni dei maestri sci, delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna": l’ha spiegato l’assessore allo Sport e Politiche per i giovani di Regione Lombardia Antonio Rossi annunciando l’approvazione da parte della Giunta, su sua proposta, del Regolamento di attuazione della legge regionale 1 ottobre 2014, la numero 26, con ‘Norme per la promozione e lo sviluppo delle attivita’ motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna’.

NORME PER LE AREE MONTANE – "Il regolamento approvato – ha detto l’assessore Rossi – intende dare attuazione agli aspetti specifici concernenti le aree sciabili, quelle attrezzate, le piste e le regole di comportamento da osservare richiamando anche norme statali e regionali correlate al fine di consentire agli operatori interessati un’efficace ricostruzione e interpretazione della normativa di riferimento".

IL REGOLAMENTO: 47 ARTICOLI, IN 8 CAPI – Il regolamento consta di 47 articoli ripartiti in 8 Capi. Con riferimento alle professioni della montagna, il Capo II, comprendente gli articoli da 1 a 7, e’ dedicato ai maestri di sci, il Capo III, articoli da 8 a 15, e’ riferito alle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine, mentre il Capo IV, articoli da 16 a 21, riguarda gli accompagnatori di media montagna.

LE NOVITA’ – "Rispetto al regolamento vigente – ha affermato l’assessore – quello nuovo ha il pregio dell’intento di assicurare un livello piu’ elevato di competenze per l’accesso alle professioni". "In particolare, per i maestri di sci, nell’articolo 5, concernente la composizione delle commissioni, sia per le prove attitudinali, che per l’esame di abilitazione – ha aggiunto – e’ previsto l’incremento da uno a tre del numero degli istruttori nazionali Fisi designati dal Collegio regionale d’intesa con la Fisi. Inoltre – ha evidenziato l’assessore – e’ stata inserita nei corsi di formazione (articolo 3) e nella composizione delle commissioni di esame (articolo 5), anche la verifica della conoscenza del livello d’inglese A2. Tale previsione riguarda anche i corsi di formazione e le commissioni di esami attitudinali e di abilitazione per le guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine e gli accompagnatori di media montagna".

LE SCUOLE DI SCI – Il Capo V contiene gli articoli 22 e 23 e concerne rispettivamente i requisiti funzionali delle scuole di sci e delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e le relative procedure di verifica. In tale ambito riveste rilievo il comma 3 dell’articolo 22 in tema di scuole di sci che prevede la possibilita’ di affiancare ai maestri di sci dimostratori tecnici in possesso di cognizioni specifiche per l’insegnamento a persone diversamente abili.

MOUNTAINBIKING – Il Capo VI, denominato aree sciabili, aree sciabili attrezzate e piste, include gli articoli da 24 a 40 e contiene la disciplina che l’articolo 13 comma 13 della legge regionale 26/2014 richiede sia definita con regolamento. In termini di novita’, rispetto alla disciplina vigente, c’e’ l’articolo 32, sul ‘Mountainbiking’, che disciplina l’utilizzo delle aree sciabili attrezzate e delle piste di sci nei periodi estivi per la discesa con le bici da mountain-bike. La norma potrebbe favorire la crescita del turismo in bici, che ha visto un notevole sviluppo negli ultimi anni a livello europeo.

REGOLE COMPORTAMENTALI – Il Capo VII introduce le regole comportamentali specifiche rispetto alle previsioni generali contenute nella legge 363/2003 e nell’allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 sulla segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate.

LEGGE 26 BUONA BASE, ORA ANCHE MIGLIORE – "Con questo regolamento – ha concluso l’assessore Rossi – Regione Lombardia permette al mondo sportivo di fare un ulteriore passo avanti nella partica e nella fruizione, anche con maggiore sicurezza e con attenzione al turismo straniero. La legge 26 e’ giu’ una buona base, con questo regolamento sara’ tra le piu’ avanzate in Italia".

Il codice dei sentieri, che per la prima volta abbiamo adottato a febbraio, entra nella sua fase operativa. Dal 1996 attendiamo questo provvedimento. Oggi stiamo percorrendo il tratto finale di un lungo cammino. La Rete escursionistica della Lombardia ha, ora, una proposta di Regolamento Si tratta di un altro passo avanti a favore della valorizzazione delle nostre montagne". L’ha detto l’assessore allo Sport e Politiche per i giovani di Regione Lombardia Antonio Rossi commentando l’approvazione della proposta di regolamento regionale per l’attuazione della legge 5 del 27 febbraio 2017.

L’OBIETTIVO – "L’obiettivo del provvedimento – ha spiegato l’assessore Rossi – consiste nell’approvazione della proposta di regolamento al fine di dare attuazione agli ambiti di disciplina a esso demandati dalla Legge regionale n. 5/2017 ‘Rete escursionistica della Lombardia’ approvata lo scorso 27 febbraio 2017, consentendo il funzionamento degli strumenti previsti dalla stessa legge per la realizzazione delle sue finalita’, quali appunto il Catasto della Rel, e dando compiuta regolazione alla materia". "La legge regionale 5/2017 e’ stata, infatti, emanata – ha continuato l’assessore – con l’intento di promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale e storico-culturale, lo sviluppo dell’attrattivita’ delle aree rurali, la valorizzazione delle attivita’ escursionistiche e alpinistiche e il sostegno a interventi di manutenzione e recupero dei percorsi escursionistici, attraverso la realizzazione della Rete escursionistica della Lombardia".

ISTITUZIONE DEL CATASTO – "L’istituzione del Catasto della rete escursionistica (Rel) – ha rimarcato l’assessore – e’ il presupposto, quale strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi escursionistici". "Al fine di consentire la nascita del catasto – ha aggiunto l’assessore Rossi – definiamo attraverso il regolamento i criteri in base ai quali valutare la sussistenza delle caratteristiche per la caratterizzazione dei percorsi d’interesse storico-culturale, religioso, sportivo o paesaggistico-ambientale e la funzionalita’ alla realizzazione del sistema a rete dei percorsi e le modalita’ di tenuta e di aggiornamento del catasto regionale della rete escursionistica".

I DESTINATARI – I destinatari del Regolamento sono gli Enti gestori delle aree protette di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a della legge regionale 5/2017; Comunita’ montane, Unioni di Comuni, Comuni; Collegio regionale guide alpine; Cai e cittadini/utenti della Rete escursionistica lombarda. "Questo – ha concluso l’assessore Rossi – e’ il frutto di un lavoro di squadra, di un percorso condiviso che ci ha permesso, nonostante le difficolta’, di arrivare al risultato".

Di seguito lo schema del regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 numero 5 ‘Rete escursionistica della Lombardia’.

L’articolo 1 definisce gli ambiti di disciplina del regolamento.

L’articolo 2 individua i criteri e le caratteristiche per attribuire ai percorsi della Rel valenza storico-culturale, interesse religioso, interesse sportivo, paesaggistico-ambientale, nonche’ il carattere funzionale degli stessi alla realizzazione del sistema a rete, ai fini dell’inserimento dei percorsi nel relativo Catasto. La norma individua inoltre la documentazione da produrre d il procedimento che gli enti territoriali interessati dovranno osservare affinche’ Regione Lombardia, con il supporto di Ersaf, previa acquisizione del parere della Consulta per la Rel, istituita dalla legge all’articolo 7, approvi i percorsi da inserire all’interno del catasto. In fase di prima applicazione del regolamento viene, inoltre, previsto un iter procedimentale semplificato, al fine di far confluire direttamente nel catasto i percorsi gia’ esistenti al momento dell’entrata in vigore dello stesso e gia’ raccolti in banche dati, mediante la trasmissione dei dati nel rispetto dei requisiti minimi obbligatori esplicitati nell’allegato 1.

L’articolo 3 descrive le modalita’ di tenuta ed aggiornamento del Catasto e definisce gli attributi principali dei percorsi in esso inseriti, come previsti dall’articolo 2 della legge regionale 5/2017. Particolare rilievo assume la disciplina, contenuta nella medesima norma, della diffusione dei dati del Catasto on line, nel rispetto degli strumenti del Sit di Regione Lombardia, caratterizzata dalla possibilita’ di acquisizione e utilizzo degli stessi a titolo gratuito.

L’articolo 4 disciplina le modalita’ di fruizione in sicurezza della Rel facendo particolare riferimento alla segnaletica quale strumento di conoscenza dei percorsi della stessa, rinviando per la descrizione delle diverse tipologie di indicazione all’allegato 2. La norma indica le principali informazioni che la segnaletica deve fornire agli escursionisti tra le quali le caratteristiche dei sentieri in relazione alla loro classificazione, le indicazioni circa i punti tappa, le aree attrezzate per la sosta, le strutture ricettive, i punti di ristoro, i centri di accoglienza, informazione e documentazione della Rel, nonche’ l’ubicazione di rifugi, bivacchi, aree di soccorso e, ove possibile, sulle sorgenti di acqua potabile.

L’articolo 5 fa riferimento alle molteplici modalita’ di fruizione della Rel (a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali da sella) prevedendo prescrizioni limitative per ragioni di sicurezza ovvero l’individuazione di percorsi a fruizione specifica, in considerazione dei rischi connessi all’uso promiscuo dei percorsi per alcune tipologie di essi.

L’articolo 6 disciplina le limitazioni inerenti il passaggio di utenza multipla sui percorsi della REL, in particolare con bicicletta, mountain bike (Mtb) o bicicletta a pedalata assistita (E-bike), ovvero a cavallo o a dorso di altri animali da sella o da soma, prevedendo l’adozione di prescrizioni quali l’interdizione al transito o particolari modalita’ di uso al fine di consentire la fruizione dei percorsi in sicurezza e preservare i tratti di percorso a carattere storico-culturale da eventuali danni. L’articolo 7 prevede infine la possibilita’ di modificare gli allegati 1 e 2 con deliberazione della Giunta regionale, al fine di consentire l’agevole adeguamento degli stessi in funzione dell’evoluzione tecnica.

Redazione

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