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LOMBARDIA. MONTAGNA, ROSSI: RETE ESCURSIONISTICA LOMBARDA E’ REALTA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 luglio 2017 –  "Il codice dei sentieri, che per la prima volta abbiamo adottato a febbraio, e’ ora realta’ con l’approvazione del suo regolamento. Si tratta di un altro passo avanti a favore della valorizzazione delle nostre montagne". L’ha detto l’assessore allo Sport e Politiche per i giovani di Regione Lombardia Antonio Rossi commentando l’approvazione del regolamento regionale per l’attuazione della legge 5 del 27 febbraio 2017.

L’OBIETTIVO – "L’approvazione del regolamento recependo l’indicazione e il via libera della Commissione consiliare competente – ha spiegato l’assessore Rossi – consente di dare attuazione agli ambiti di disciplina a esso demandati dalla Legge regionale n. 5/2017 ‘Rete escursionistica della Lombardia’ approvata il 27 febbraio 2017, consentendo il funzionamento degli strumenti previsti dalla stessa legge per la realizzazione delle sue finalita’, quali appunto il Catasto della Rel, e dando compiuta regolazione alla materia". "La legge regionale 5/2017 e’ stata, infatti, emanata – ha continuato l’assessore – con l’intento di promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale e storico-culturale, lo sviluppo dell’attrattivita’ delle aree rurali, la valorizzazione delle attivita’ escursionistiche e alpinistiche e il sostegno a interventi di manutenzione e recupero dei percorsi escursionistici, attraverso la realizzazione della Rete escursionistica della Lombardia".

ISTITUZIONE DEL CATASTO – "L’istituzione del Catasto della rete escursionistica lombarda (Rel) – ha rimarcato l’assessore – e’ il presupposto, quale strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi escursionistici". "Al fine di consentire la nascita del catasto – ha aggiunto l’assessore Rossi – definiamo attraverso il regolamento i criteri in base ai quali valutare la sussistenza delle caratteristiche per la caratterizzazione dei percorsi d’interesse storico-culturale, religioso, sportivo o paesaggistico-ambientale e la funzionalita’ alla realizzazione del sistema a rete dei percorsi e le modalita’ di tenuta e di aggiornamento del catasto regionale della rete escursionistica".

I DESTINATARI – I destinatari del Regolamento sono gli Enti gestori delle aree protette di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a della legge regionale 5/2017; Comunita’ montane, Unioni di Comuni, Comuni; Collegio regionale guide alpine; Cai e cittadini/utenti della Rete escursionistica lombarda. "Questo – ha concluso l’assessore Rossi – e’ il frutto di un lavoro di squadra, di un percorso condiviso che ci ha permesso, nonostante le difficolta’, di arrivare al risultato".

Di seguito lo schema del regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 numero 5 ‘Rete escursionistica della Lombardia’. L’articolo 1 definisce gli ambiti di disciplina del regolamento. L’articolo 2 individua i criteri e le caratteristiche per attribuire ai percorsi della Rel valenza storico-culturale, interesse religioso, interesse sportivo, paesaggistico-ambientale, nonche’ il carattere funzionale degli stessi alla realizzazione del sistema a rete, ai fini dell’inserimento dei percorsi nel relativo Catasto. La norma individua inoltre la documentazione da produrre per il procedimento che gli enti territoriali interessati dovranno osservare affinche’ Regione Lombardia, con il supporto di Ersaf, previa acquisizione del parere della Consulta per la Rel, istituita dalla legge all’articolo 7, approvi i percorsi da inserire all’interno del catasto. In fase di prima applicazione del regolamento viene, inoltre, previsto un iter procedimentale semplificato, al fine di far confluire direttamente nel catasto i percorsi gia’ esistenti al momento dell’entrata in vigore dello stesso e gia’ raccolti in banche dati, mediante la trasmissione dei dati nel rispetto dei requisiti minimi obbligatori esplicitati nell’allegato 1. L’articolo 3 descrive le modalita’ di tenuta ed aggiornamento del Catasto e definisce gli attributi principali dei percorsi in esso inseriti, come previsti dall’articolo 2 della legge regionale 5/2017. Particolare rilievo assume la disciplina, contenuta nella medesima norma, della diffusione dei dati del Catasto on line, nel rispetto degli strumenti del Sit di Regione Lombardia, caratterizzata dalla possibilita’ di acquisizione e utilizzo degli stessi a titolo gratuito. L’articolo 4 disciplina le modalita’ di fruizione in sicurezza della Rel facendo particolare riferimento alla segnaletica quale strumento di conoscenza dei percorsi della stessa, rinviando per la descrizione delle diverse tipologie di indicazione all’allegato 2. La norma indica le principali informazioni che la segnaletica deve fornire agli escursionisti tra le quali le caratteristiche dei sentieri in relazione alla loro classificazione, le indicazioni circa i punti tappa, le aree attrezzate per la sosta, le strutture ricettive, i punti di ristoro, i centri di accoglienza, informazione e documentazione della Rel, nonche’ l’ubicazione di rifugi, bivacchi, aree di soccorso e, ove possibile, sulle sorgenti di acqua potabile. A questo articolo e’ stato aggiunto un comma, il 5, su raccomandazione della Commissione consiliare in base al quale, ‘in fase di prima applicazione, la messa in sicurezza della rete tramite la nuova segnaletica puo’ avvenire gradualmente entro cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento’. L’articolo 5 fa riferimento alle molteplici modalita’ di fruizione della Rel (a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali da sella) prevedendo prescrizioni limitative per ragioni di sicurezza ovvero l’individuazione di percorsi a fruizione specifica, in considerazione dei rischi connessi all’uso promiscuo dei percorsi per alcune tipologie di essi. L’articolo 6 disciplina le limitazioni inerenti il passaggio di utenza multipla sui percorsi della Rel, in particolare con bicicletta, mountain bike (Mtb) o bicicletta a pedalata assistita (E-bike), ovvero a cavallo o a dorso di altri animali da sella o da soma, prevedendo l’adozione di prescrizioni quali l’interdizione al transito o particolari modalita’ di uso al fine di consentire la fruizione dei percorsi in sicurezza e preservare i tratti di percorso a carattere storico-culturale da eventuali danni. L’articolo 7 prevede infine la possibilita’ di modificare gli allegati 1 e 2 con deliberazione della Giunta regionale, al fine di consentire l’agevole adeguamento degli stessi in funzione dell’evoluzione tecnica.

Redazione

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