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BREXIT – INFORMATIVA AI CITTADINI BRITANNICI RESIDENTI NEL COMUNE DI LEGNANO

 

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 25 novembre 2020 – Il 31 gennaio 2020 si è conclusa la procedura relativa alla c.d. “Brexit” e dal 1.2.2020 è entrato in vigore l’accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea.
Questo accordo apre un periodo transitorio previsto, salvo proroghe, fino al 31 dicembre 2020.

Con la ratifica e l’entrata in vigore del citato Accordo nei confronti dei cittadini britannici residenti in Italia o che si iscriveranno in anagrafe durante il periodo di transizione (1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020) e dei loro familiari, continueranno ad applicarsi le disposizioni previste dal Decreto legislativo 6/2/2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri).

 

Per esercitare i diritti previsti dall’Accordo sul recesso dopo la fine del periodo di transizione i britannici ed i loro familiari dovranno dimostrare di essersi iscritti in anagrafe entro il 31/12/2020 sulla base di una procedura dichiarativa prevista all’articolo 18.4 e alle condizioni di cui all’articolo 19 dell’Accordo stesso secondo queste due modalità:

1. Cittadini britannici residenti in Italia al 31 gennaio 2020

In tale ipotesi, il cittadino britannico potrà richiedere all’Anagrafe del Comune di residenza una Attestazione di iscrizione anagrafica (ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007 e dell’art.18.4 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea) per documentare i propri diritti connessi al soggiorno sul territorio nazionale sulla base delle modalità sotto riportate.

2. Cittadini britannici non residenti in Italia al 1 febbraio 2020

Entro la fine del periodo di transizione previsto dall’Accordo sul recesso (31 dicembre 2020), i cittadini britannici ed i propri familiari potranno dichiarare l’iscrizione in anagrafe ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa anagrafica (Legge 1228/1954 e D.P.R. 223/1989) e del D.Lgs. 30/2007, esattamente come avvenuto finora.

A seguito dell’iscrizione gli stessi potranno richiedere il rilascio dell’Attestazione di iscrizione anagrafica di cui al punto precedente 1.

I cittadini britannici provenienti dall’estero dovranno dimostrare  la sussistenza dei requisiti previsti ai sensi del D.Lgs 30/2007

IMPORTANTE: I diritti acquisiti dai cittadini britannici entro la fine del periodo di transizione (31/12/2020) continueranno ad essere protetti dall’Accordo sul recesso fino a quando il cittadino britannico rimarrà legalmente residente in Italia.

 

Attestazione di iscrizione anagrafica ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007 e dell’art.18.4 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea

Questa nuova attestazione di iscrizione anagrafica è documento aggiuntivo (e non sostitutivo) rispetto agli altri documenti eventualmente già in possesso dei cittadini (attestazione di soggiorno permanente e/o attestazione di regolarità del soggiorno per cittadini dell’Unione Europea di cui al D.Lgs. n. 30/2007).

L’attestazione potrà essere rilasciata sia ai cittadini britannici che ai loro familiari non UE. Per esercitare i diritti previsti dall’Accordo sul recesso dopo la fine del periodo di transizione, i cittadini britannici ed i loro familiari dovranno dimostrare di essersi iscritti in anagrafe entro il 31/12/2020 mediante l’Attestazione di iscrizione anagrafica sopracitata.
L’attestazione può essere richiesta dal cittadino britannico residente, per sé e per i propri familiari anche non UE.

Modalità di richiesta

E’ necessario compilare il modulo di richiesta (vedi allegato: la richiesta è in bollo da € 16,00:  la marca da bollo va applicata sul modulo apponendo la data) e inviarlo all’indirizzo email: comune.legnano@cert.legalmail.it allegando il passaporto o altro documento di identità valido (art. 9 D.Lgs.n. 30/2007).

Tutti i documenti allegati dovranno essere in formato pdf.

La richiesta può essere unica per il richiedenti e per i propri figli minori.
Successivamente il richiedente verrà chiamato per il ritiro del documento e dovrà portare una marca da bollo da €. 16,00 per ogni persona per la quale è stata richiesta l’attestazione.

Attestazione di soggiorno permanente

I cittadini britannici che raggiungono i cinque anni di residenza legale in Italia entro o dopo il periodo di transizione continueranno ad avere il diritto ad ottenere l’attestazione di soggiorno permanente ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007.

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