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Le manifestazioni a premi: cosa sono, cosa si può vincere e come sono regolate

Milano, 9 settembre 2022 – Le manifestazioni a premi come i concorsi sono molto diffuse in Italia, anche fin da prima dell’avvento di Internet, dell’e-commerce, dei social network, nei quali tuttavia questa pratica ha cominciato ad essere sempre più applicata dalle aziende, soprattutto a fini commerciali.

Esistono tuttavia anche altre tipologie di concorsi a premio, come quelle che non sono associate alle attività di vendita, ma sono caratterizzate dalla gratuità in chiave prevalentemente ludica o ricreativa. Il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, regola le manifestazioni a premio con apposite normative che includono le diverse casistiche, ognuna delle quali è legalmente disciplinata in modo diverso.                                                    Tra i fattori più importanti da considerare c’è una prima distinzione tra operazioni a premio e concorsi a premio, ma anche quali sono le manifestazioni ammesse oppure escluse dalla legge in questo genere di attività.

Manifestazioni: le operazioni a premio 

Le operazioni a premio sono iniziative che hanno una natura promozionale, e, come stabilisce la legge, anche parzialmente commerciale, in quanto sono finalizzate alla conoscenza di servizi e prodotti nel territorio italiano, se non anche la loro vendita.                              

Una prima limitazione del MISE riguarda le tipologie di premi che possono essere messi in palio: sono ammessi sconti, promozioni, beni di natura mobile o immobile.                        Sono invece da considerare esclusi tipi di vantaggio come il denaro – pur con le dovute eccezioni, le polizze assicurative sulla vita, le azioni, i fondi comuni di investimento.               

La configurazione di un’operazione a premio prevede l’offerta di premi a coloro che acquistano un prodotto o un servizio – anche dunque in via telematica – oppure un insieme di beni. Siamo di fronte alla casistica, ad esempio, di un supermercato, di un negozio, come anche di un e-shop, che organizzano una manifestazione a scopi commerciali, con la promessa al pubblico di acquirenti di un premio per i più fortunati.                                                           

I premi non possono consistere in denaro, e, nel caso dell’esempio, solitamente fanno riferimento a prodotti via via più costosi, a seconda dell’entità della vincita (si va, ad esempio, dall’automobile al kit di cosmetica.)  Nello specifico, la legge stabilisce che gli organizzatori di un’operazione a premio possano essere anche stranieri, ma solo se dotati di un rappresentante fiscale in Italia.

Inoltre, ai fini dello scopo commerciale delle iniziative, possono essere anche attivate partnership tra le imprese (come quando un’azienda mette in palio i prodotti firmati da un altro brand).                                                    

I promotori, quando organizzano un’operazione a premio, che è soggetta alla durata di 5 anni, devono indicare in modo trasparente la durata dell’iniziativa, il tipo di premi erogati  alla fine della manifestazione, ma anche il loro valore economico, nonché i tempi e i modi di consegna, la quale deve avvenire comunque entro sei mesi dalla richiesta.

Manifestazioni: i concorsi a premio                              

I concorsi a premio, sempre stando alla disciplina indicata dal MISE, sono un tipo di manifestazione rivolta a consumatori finali, collaboratori, rivenditori, intermediari, e vedono per soggetti promotori imprese e/o categorie di associazioni.                            

La finalità dei suddetti concorsi – in parte è ammessa quella commerciale – è la conoscenza o la vendita finale di beni e/ o di servizi.                                                                       

I concorsi a premio si distinguono tuttavia dalle operazioni a premio per la modalità di attribuzione della vincita che, in questo secondo caso, può essere legata alla sorte, ai risultati emessi da un macchinario o da un congegno, dall’abilità dei concorrenti in vari ambiti, ad esempio quello letterario o quello sportivo. Anche in questo caso si escludono dai premi ammessi titoli azionari, assicurazioni, titoli di prestito, come anche il denaro.      La durata è un’altra differenza tra le operazioni a premio e concorsi, in quanto questi ultimi hanno la data di scadenza di un anno, calcolato partendo dalla data di inizio della pubblicità della manifestazione.                                                                                                

Nel regolamento di un concorso a premio a norma di legge devono essere specificati il tipo di soggetto organizzatore, la durata e le modalità di partecipazione, nonché un elenco dei premi in palio e le forme di consegna degli stessi.                                              

I concorsi a premi non sono vincolati a uno specifico acquisto, ma la partecipazione è gratuita e può contemplare al massimo i costi di invio di un messaggio sms per l’adesione oppure di un modulo di iscrizione per mezzo posta.

Le eccezioni: il caso del gioco legale                          

Per quanto riguarda l’organizzazione di manifestazioni a premio, esistono delle eccezioni, che impongono un divieto alla fonte. Una di queste è il caso in cui la manifestazione non si svolga in modo equo verso i partecipanti, ovvero nel caso in cui i soggetti non siano trattati a parità di diritti, per effetto di legami o influenze da parte del soggetto promotore. Esistono tuttavia anche delle attività, come il caso del gioco legale, che non sono di per sé vietate, ma sono soggette a Monopolio statale. La loro regolamentazione è in capo a organismi specifici, in questo caso l’ADM, ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (prima denominata AAMS).

Quando dunque la manifestazione richieda il pagamento di una somma di denaro, si verrebbe a configurare la fattispecie del gioco, sebbene legale, come quella dei casinò fisici e a distanza, che includono le videolottery come le slot online soldi veri, nonché le scommesse e altre tipologie. Tutte queste forme di attività sono appunto di riserva esclusivamente statale, in quanto esiste una posta in gioco, ovvero la puntata effettuata dal partecipante.
Il MISE specifica che in caso di mancato rispetto della norma si verrebbe a delineare una vera e propria violazione del Monopolio, in quanto sarebbero assenti gli scopi promozionali richiesti.

Le manifestazioni escluse dalla normativa

L’articolo 6 del D.P.R. 430/2001 prevede che esistano alcuni tipi di manifestazione esclusi dalla normativa di riferimento. Non si possono dunque considerare “manifestazioni a premio” i concorsi letterari, ma anche quelli di tipo professionale, che hanno una finalità di ricerca o di ingegno, e la cui vincita proviene dalle competenze e abilità del soggetto, mentre la finalità si associa al  miglioramento della società e della collettività.

Anche le manifestazioni televisive, come ad esempio i quiz, che assegnano premi in denaro ai concorrenti, sono escluse, a patto che la ricezione del premio avvenga in sede, ovvero nello studio televisivo o radiofonico del soggetto organizzatore.                      

Si ritengono escluse dalla disciplina delle manifestazioni a premio anche quelle nelle quali sono messi in palio degli oggetti con un valore economico molto basso, ovvero gadget come calendari, penne, matite, etc.

Infine, quando i premi finali sono destinati ad associazioni benefiche – si pensi alle pesche di beneficenza a favore degli ospedali o della Croce Rossa – non si configura la fattispecie della manifestazione a premio, in quanto la finalità ultima dell’iniziativa è di natura sociale e non di tipo commerciale.

L. M.

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