RIGENERAZIONE URBANA. MISURE CORRETTIVE PER INTERVENTI OGGETTO DI PROCEDIMENTI PENALI

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(mi-lorenteggio.coM) Milano, 13 novembre 2025 – Il Comune di Milano definisce le misure rimediali per gli interventi edilizi che sono – o rischiano di essere – oggetto di procedimenti penali tesi ad accertare ipotesi di reati. E fornisce le linee di indirizzo cui attenersi per la corretta qualificazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, meglio dettagliando le disposizioni in materia già approvate nel maggio scorso.

Nell’interesse pubblico generale, in particolare per la tutela delle famiglie che hanno investito i propri risparmi nell’acquisto di abitazioni e degli operatori coinvolti, l’Amministrazione intende in questo modo fornire le linee di indirizzo per uniformare le modalità di approvazione degli interventi edilizi in questione, già realizzati o da realizzare, onde prevenire una ipotetica condanna alla confisca e demolizione dell’edificio.

“Le linee di indirizzo e le disposizioni già approvate dalla Giunta hanno permesso di riorientare l’attività degli Uffici comunali che sono quindi tornati a pieno regime – commenta la Vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo –. Proseguiamo il lavoro e ci concentriamo sugli interventi oggetto di sequestro o per i quali i titoli edilizi non risultano conformi a quanto previsto dagli ultimi provvedimenti dell’Amministrazione.
Impregiudicata l’azione della magistratura, oggi diamo indicazioni agli operatori per richiedere l’accertamento ex post della conformità dell’intervento edilizio agli strumenti urbanistici, attraverso nuovi provvedimenti amministrativi, permettendo così l’avvio di percorsi di risoluzione alle tante situazioni che stanno mettendo in crisi famiglie e operatori.
Va in questa stessa direzione anche l’avvio del procedimento di variante normativa al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, così da armonizzare il vigente Piano di Governo del Territorio con i provvedimenti approvati e da superare ambiguità di interpretazione.
L’impegno del Comune di Milano è tangibile e concreto, ed evidenzia in modo ancora più netto la improcrastinabile necessità di un chiarimento legislativo di livello statale: aspettiamo un’azione complessiva che permetta di adeguare le norme in materia urbanistica alle istanze che da diverse città oggi emergono, non più solo da Milano.
Nell’attesa, il Comune di Milano è impegnato a riportare efficienza ed efficacia nella pratica amministrativa, mosso dal rispetto e dalla considerazione per l’interesse pubblico generale”.

Il percorso intrapreso ha registrato di recente anche l’apprezzamento del TAR Milano con la recente sentenza del 6 novembre scorso (relativa a un contenzioso per un immobile in via Ampère).
Verrà quindi verificata preliminarmente la correttezza del procedimento prescelto e della qualifica dell’intervento, e di conseguenza adeguato il relativo contributo di costruzione e ricalcolate le dotazioni territoriali, in termini di cessione di aree al Comune di Milano o di monetizzazione.

L’Amministrazione, inoltre, dà mandato agli uffici competenti di uniformarsi in via prudenziale alla lettura fornita dalla recente sentenza del Consiglio di Stato (relativa a un edificio in via Fauché e pubblicata il 4 novembre scorso), che interviene nel dibattito sulla corretta qualificazione dell’intervento come ‘nuova costruzione’ anziché come ‘ristrutturazione’, individuando i tratti distintivi delle due tipologie.

Come stabilito con la sentenza richiamata, per qualificare l’intervento quale ristrutturazione edilizia occorrono alcune condizioni: l’unicità del costruito (nella fase di ricostruzione è precluso l’accorpamento di volumi, ovvero il frazionamento di un volume originario in più edifici); la contestualità temporale tra la demolizione e la ricostruzione; la corrispondenza della volumetria (ovvero il volume dell’edificio ricostruito non può superare quello del fabbricato demolito). L’intervento deve comunque risultare neutro sotto il profilo dell’impatto sul territorio nella sua dimensione fisica, così che “devono ritenersi escluse – meglio, conducono a qualificare l’intervento come ‘nuova costruzione’ – tutte quelle opere che non siano meramente funzionali al riuso del volume precedente e che comportino una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall’immobile demolito”.

Redazione

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