Precisazioni a seguito dell’articolo dal titolo “Fusione Bea-BrianzAcque: “Sarà un nuovo pasticcio”

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(mi-lorenteggio.com) Monza, 07 01 2026 – A seguito della pubblicazione dell’articolo apparso il 5 dicembre 2025 dal titolo “Fusione Bea-BrianzAcque: “Sarà un nuovo pasticcio”siprecisa che il pezzo si fonda su una tesi non corretta ossia che l’operazione “forzerebbe una duplicazione societaria” vietata dal d.lgs. 175/2016 (di seguito “TUSP”).

Invero, il TUSP non contempla un divieto automatico di detenzione, da parte di un Comune, di più partecipazioni in società attive nel medesimo macro-settore economico (ad es. il settore dei rifiuti); richiede, piuttosto, che ogni partecipazione sia strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (art. 4) e che la costituzione o acquisizione della partecipazione sia sorretta da un atto motivato che dimostri convenienza, necessità e assenza di sovrapposizioni inefficienti rispetto a strutture o partecipazioni già detenute (art. 5). In questo quadro, il divieto di detenere partecipazioni in società aventi per oggetto “attività analoghe o similari” (art. 20) non opera in presenza di una mera affinità settoriale, ma richiede una verifica di sovrapposizione sostanziale, che tenga conto di elementi qualificanti come l’ambito territoriale e, soprattutto, la specifica fase del ciclo del servizio svolta. Il divieto, pertanto, sussiste solo in presenza di un’identità sostanziale di mercato e funzioni. Qualora, invece, due società operino in segmenti di mercato differenti o presidino fasi diverse della catena del valore, non si configura una “duplicazione”, bensì un rapporto di integrazione o specializzazione. Ne consegue che la coesistenza di partecipazioni è legittima quando le società, pur collocandosi nel medesimo ambito economico generale, svolgono attività tecnicamente e funzionalmente distinte.

Sul piano normativo, il d.lgs. 152/2006 qualifica la “gestione dei rifiuti” come un servizio composito, articolato in segmenti funzionali distinti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Tale qualificazione soccorre nella comprensione che l’eventuale coesistenza, per il medesimo Comune, di una partecipazione in una società che gestisce attività diverse nell’ambito del medesimo settore non integra, di per sé, una duplicazione rilevante ai fini del TUSP, in assenza di sovrapposizione del medesimo segmento di servizio per lo stesso ente.

Pertanto, l’affermazione che la partecipazione indiretta “forzerebbe” una duplicazione societaria vietata perché le società operano entrambe “nel settore rifiuti” non trova riscontro nella normativa vigente. Il fatto che l’operazione comporti l’acquisto di una partecipazione indiretta in una società con oggetto sociale per alcuni profili analogo a quello di altra società partecipata in via diretta dai medesimi Comuni non è, infatti, sufficiente a configurare la violazione degli artt. 4, 5 e 20 TUSP: ciò che rileva è se, per ciascun Comune interessato, la società oggetto di acquisizione svolga o sia destinata a svolgere gli stessi segmenti di servizio già affidati all’altra partecipata dell’ente.

Sul piano regolatorio, poi, e in maniera del tutto coerente ARERA ha recentemente esteso al settore dei rifiuti la disciplina in materia di separazione contabile (cfr. deliberazione 373/2025/R/Rif), introducendo obblighi di comunicazione e rendicontazione finalizzati a distinguere in maniera chiara le attività regolate da quelle libere. Tale atto di regolazione classifica la “Raccolta e Trasporto” e lo “Smaltimento” come fasi della filiera che necessitano di conti economici separati proprio perché costituiscono attività industriali diverse. Sarebbe illogico sostenere che il TUSP vieti come “duplicazione” ciò che l’Autorità di settore impone di trattare come “segmenti distinti” ai fini della trasparenza tariffaria.

Guardando più specificatamente al caso che ci occupa: CEM Ambiente S.p.A. (a) opera esclusivamente nella fase di logistica territoriale (raccolta differenziata, trasporto, spazzamento strade e gestione piattaforme ecologiche); (b) non possiede né gestisce impianti industriali di termovalorizzazione; (c) svolge attività labour-intensive (prelievo e trasporto del rifiuto); mentre BEA Gestioni S.p.A. (e la futura società operativa derivante dall’incorporazione di quest’ultima in BrianzAcque S.r.l.) è principalmente attiva nella fase industriale di chiusura del ciclo (trattamento, recupero energetico e smaltimento), gestendo asset impiantistici complessi (capital-intensive) come il termovalorizzatore di Desio.

Ne consegue che le due società non sono concorrenti né duplicati, ma attori complementari: l’una (CEM Ambiente) agisce “a monte” della filiera, l’altra (BEA Gestioni, come pure la futura società operativa unica) “a valle”. Per i Comuni soci, partecipare a entrambe le realtà significa presidiare, attraverso soggetti diversi e specializzati, due segmenti differenti e non concorrenti della filiera dei rifiuti. Non si tratta di una duplicazione, ma di una strutturazione logica e funzionale della gestione del servizio pubblico, che realizza quella “integrazione verticale” che è obiettivo strategico dell’economia circolare.

Se il Comune fosse socio solo di CEM Ambiente, controllerebbe la raccolta ma dipenderebbe dal mercato per lo smaltimento; partecipando anche a BEA Gestioni, chiude il cerchio industriale, garantendosi sbocchi sicuri per i rifiuti e beneficiando della produzione energetica. Le due società non competono per la stessa attività, ma agiscono in sequenza operativa.

A supporto della legittimità di detenere partecipazioni multiple in fasi diverse del medesimo servizio pubblico, soccorre l’autorevole precedente del Consiglio di Stato, sez. V, 7 maggio 2025, n. 4123 che, a conferma della decisione del TAR Milano, sez. I, n. 1211/2021, ha riconosciuto la sussistenza del vincolo di scopo e di attività rispetto alla partecipazione detenuta da un ente locale in una società impegnata in un segmento del servizio idrico integrato, pur a fronte della contestuale partecipazione del medesimo ente in altro operatore incaricato della gestione del servizio idrico integrato. Tale principio di diritto è perfettamente traslabile al settore rifiuti: la distinzione tra raccolta (CEM Ambiente) e smaltimento (BEA Gestioni) ricalca la medesima logica di non sovrapposizione funzionale validata dal Consiglio di Stato.

Peraltro, nella valutazione dell’operazione deve tenersi conto che la stessa persegue l’interesse strategico di realizzare un’importante aggregazione tra società pubbliche, valorizzando le sinergie tra i servizi a rete gestiti (idrico e rifiuti) e determinando una complessiva razionalizzazione degli operatori preesistenti. L’integrazione permette di trattare i fanghi prodotti dai depuratori di BrianzAcque direttamente negli impianti di BEA (termovalorizzazione o recupero energetico), trasformando un rifiuto costoso in una risorsa energetica. L’energia prodotta dal termovalorizzatore può alimentare gli impianti del ciclo idrico, abbattendo i costi operativi e stabilizzando le tariffe per i cittadini. Inoltre, la creazione di una holding multi-utility a livello provinciale con un patrimonio e un fatturato rilevanti aumenta la capacità di investimento del pubblico, finalizzato all’ammodernamento delle reti e degli impianti, essenziale per la tutela ambientale del territorio, e rappresenta una forma di razionalizzazione delle partecipazioni di scala superiore, volta a superare la frammentazione e a generare sinergie industriali.

In conclusione, e alla luce di quanto esposto, si precisa che CEM Ambiente non è inclusa nel perimetro dell’operazione di aggregazione BEA / BZA, da cui nascerà la nuova entità. L’operazione di aggregazione è compatibile con il mantenimento da parte dei Comuni Soci delle partecipazioni in CEM Ambiente e nella nuova entità BEA/BZA, essendo lo stesso pienamente conforme e legittimo alla disciplina contenuta nel TUSP.

Si precisa inoltre che l’operazione di riorganizzazione del settore idrico e rifiuti e il mantenimento delle partecipazioni in CEM Ambiente e nella nuova entità BEA/BZA appaiono pienamente legittimi e conformi alla disciplina contenuta nel TUSP. Non sussiste, infatti, alcuna duplicazione di funzioni, in quanto CEM è priva di dotazione impiantistica di smaltimento finale e si limita ai servizi di igiene urbana e, in società anche con BEA, al servizio di selezione degli imballaggi in plastica, mentre la società oggetto di aggregazione presidia la fase industriale di trattamento. L’operazione risponde anzi ai criteri di efficienza e razionalizzazione (art. 4 TUSP), permettendo ai Comuni soci di governare le sinergie tra raccolta e smaltimento, a tutto vantaggio della sostenibilità economica e ambientale del servizio. 

       BrianzAcque srl                                                                                         Brianza Energia Ambiente Spa

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