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CORONAVIRUS, IN LOMBARDIA VALGONO LE MISURE DELL’ORDINANZA FIRMATA DOMENICA DAL PRESIDENTE FONTANA E DAL MINISTRO SPERANZA

 

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2020 –  In merito alle notizie diffuse anche
nelle ultime ore relative a misure attuate per contrastare il
Coronavirus, Regione Lombardia specifica che per quanto attiene
all’intero territorio lombardo (zona gialla) e’ valida
l’ordinanza firmata domenica sera dal ministro della Salute
Roberto Speranza e dal presidente della Regione Lombardia
Attilio Fontana e vanno applicati tutti i punti da essa
previsti.

Ulteriori chiarimenti sono disponibili al link

Coronavirus, chiarimenti rispetto a ordinanza firmata da Fontana e Speranza

In particolare, fatto salvo quanto gia’ disposto con le norme e
le ordinanze per i Comuni compresi nella ‘zona rossa’ di
Codogno, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo,
Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e
San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia
valgono le seguenti disposizioni

1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico
o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e
religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
2) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e
delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza
delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore, corsi
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
universita’ per gli anziani a esclusione di specializzandi e
tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attivita’
formative svolte a distanza;
3) la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei,
dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui
all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’
dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso
libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
4) la sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul
territorio nazionale sia estero;
5) la previsione dell’obbligo da parte degli individui che
hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio
epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale
della sanita’, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio,
che provvede a comunicarlo all’autorita’ sanitaria competente per
l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva;

.
Per quanto riguarda la chiusura di tutte le attivita’
commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilita’ e dei
servizi pubblici essenziali (di cui agli articoli I e 2 della
legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali
per l’acquisto dei beni di prima necessita’), le chiusure delle
attivita’ commerciali sono disposte in questi termini:
– bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di
intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00
alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare
assembramenti in tali locali;
– per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri
commerciali e dei mercati e’ disposta la chiusura nelle giornate
di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di
generi alimentari;
– per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

“Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro
della Salute – conclude l’ordinanza – puo’ modificare le
disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione
dell’evoluzione epidemiologica. La presente ordinanza ha
validita’ immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso,
fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni”.

Redazione

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